Art. 2.
(Istituzione del Servizio sanitario
veterinario mutualistico).

      1. È istituito il Servizio sanitario veterinario mutualistico per la cura degli animali da affezione, interamente gratuito, di seguito denominato «Servizio». Hanno diritto alle prestazioni a carattere convenzionato del Servizio i proprietari di cani e di gatti esenti dalla partecipazione alle spese del Servizio sanitario nazionale per motivi di reddito. Ai fini della fruizione delle prestazioni del Servizio i cani devono risultare iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281.
      2. Oltre ai soggetti indicati al comma 1, possono accedere alle prestazioni a carattere convenzionato del Servizio:

          a) i cani e i gatti vaganti, da chiunque condotti, esclusivamente per il primo intervento;

          b) i cani e i gatti ricoverati in strutture gestite da organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, regolarmente riconosciute;

          c) i cani liberi strettamente integrati nel territorio urbano, riconosciuti e protetti dai comuni di appartenenza nonché accuditi e assistiti da organizzazioni di volontariato animalista o da associazioni

 

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di quartiere, denominati «cani di quartiere»;

          d) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei soggetti non vedenti;

          e) le colonie feline riconosciute dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL);

          f) i cani e i gatti impiegati in terapie e in attività assistite da animali a fini curativi e riabilitativi.

      3. I servizi veterinari già operanti presso le ASL provvedono, con i propri mezzi e le proprie strutture, ad erogare le prestazioni riconosciute in convenzione dal Servizio. Ove ciò non risulti possibile, e l'impossibilità sia accertata dal Ministero della salute mediante opportune verifiche, le regioni provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari pubblici e privati, ai sensi della presente legge.